| Chi siamo |
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E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione denominata E.P.A. Media (Edizioni Pentecostali Aversa)
Forma giuridica: Società Cooperativa Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Caserta il 10/04/09 C.F. e P.I. : 03520890611 Capitale Sociale iniziale € 2500,00
L'associazione ha sede legale in Aversa, Via Eduardo De Filippo 6, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Scopo dell'associazione è :
- la promozione sociale attraverso attività culturali, editoriali e formative. A tal fine, l’Associazione curerà l’edizione, la produzione e la distribuzione di libri, di audiocassette, di videocassette, di prodotti multimediali, di giornali, di riviste, di opuscoli. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L’Associazione intende perseguire i propri scopi anche ai sensi dell’art. 111, comma 4 – quinquies del testo unico delle imposte sui redditi: a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principi del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche (Enti, Associazioni) che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. L’Associazione potrà avere 4 (quattro) categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. - Soci Sostenitori: coloro che pur condividendo le finalità dell’Associazione, non vi partecipano attivamente, ma si limitano a sostenerla finanziariamente. - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. - Soci amici: coloro che interessati alla vita dell’Associazione e alle sue attività, versano un contributo volontario. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. I Soci non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci; - Il comitato direttivo; - Il presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: · Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; · Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all'anno ed è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’assemblea stessa. Deve inoltre essere convocata: a) quando il Direttivo lo ritenga necessario; b) quando la richiede almeno un quinto dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria a) elegge il Comitato Direttivo;b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo; d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo; f) approva il programma annuale dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'assemblea straordinariaha potere di: a) approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; b) sciogliere l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero dispari di membri mai inferiore a cinque, di cui almeno i 2/3 composto da Soci Fondatori.La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo: 1. Elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; 2. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 3. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; 4. Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico. 5. Ammette i nuovi soci.6. Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso). Il Comitato direttivo potrà avvalersi della consulenza esterna di professionisti.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Il Presidente può delegare un membro del Comitato direttivo a svolgere qualcuna delle sue funzioni. Il Presidente è autorizzato ad instaurare rapporti bancari e postali a nome dell’Associazione.Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e affidategli.Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa e le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l’Istituto di credito indicato dal Comitato direttivo.Ogni tre mesi presenta al Comitato direttivo la situazione di cassa aggiornata.E’ autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Comitato direttivo per eventuali pagamenti.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle contribuzioni che i Soci fondatori fanno alla costituzione dell’Associazione e durante la sua vita sociale; - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea; - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; - da eventuali entrate dai prodotti realizzati dall’Associazione. (Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione). - da iniziative promozionali. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
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